Etichettatura ambientale: le nuove normative.

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Etichettatura ambientale: le nuove normative.

Progettare, realizzare e immettere sul mercato un imballaggio al giorno d’oggi, non può prescindere dal valutare e tenere in considerazione quelli che sono gli aspetti ambientali e di eco compatibilità che lo stesso deve avere.
Le diverse funzioni dell’imballaggio sono ormai strettamente connesse con la variabile ambientale, non solo perché il legislatore europeo e nazionale vi ha posto la sua attenzione, ma anche perché il consumatore finale è diventato più esigente in tal senso. 

La Commissione Ambientale dell’Istituto, che lavora con l’obiettivo di monitorare gli sviluppi delle politiche e delle normative ambientali sul packaging per informare e diffondere tali conoscenze presso gli operatori economici, non poteva quindi non occuparsi di un argomento così cruciale come l’etichettatura ambientale degli imballaggi che, di fatto, dovrebbe sintetizzare, attraverso pochi simboli, il percorso di eco sostenibilità che un determinato imballo o packaging deve seguire al termine del suo utilizzo.

Da Dicembre 2021 sarà obbligatorio inserire l’etichettatura ambientale in tutti i packaging, per facilitare il consumatore finale al corretto smaltimento dei rifiuti secondo i principi della raccolta.
Da qualche anno l’etichettatura ambientale sugli imballi è stata introdotta in maniera volontaria e molte aziende ne hanno aderito; ma con l’introduzione obbligatoria di quest’ultima, molti sono i dubbi riguardo le informazioni da inserire sull’etichetta e le varie tipologie di materiali.

Cerchiamo, attraverso questo articolo, di fare chiarezza.

E’ il decreto legislativo 116 del 3 settembre 2020 a definire le norme sull’etichettatura ambientale che, in linea con la Direttiva europea UE 2018/852, stabilisce come tutti gli imballaggi debbano essere etichettati in modo che il consumatore finale possa provvedere alla loro raccolta e al riciclo in modo più semplice e rapido, per smaltirli correttamente.

Prima di tutto dobbiamo distinguere gli imballaggi monocomponente da quelli multicomponente:
per i monocomponente, l’azienda è obbligata a riportare la codifica del materiale secondo la decisione 97/129/CE e le indicazioni sulla raccolta.
Devono necessariamente essere riportate le seguenti informazioni:
– La codifica identificativa del materiale di imballaggio.
– Le indicazioni sulla differenziazione, con una formula ad esempio: ”Raccolta differenziata” e di invitare il consumatore a verificare le disposizioni del proprio Comune (ES. Raccolta differenziata Carta. Verifica le disposizioni del tuo Comune).
La stessa suddivisione vale anche per gli imballaggi multicomponente separabili manualmente, aggiungendo la descrizione della tipologia di imballaggio per ogni componente (Es. Tappo, flacone, pompa, coperchio, vaso..)
Per i sistemi di imballaggio multicomponente, l’impresa è tenuta a distinguere le parti non separabili a mano da quelle invece che lo sono. Si considerano separabili a mano tutte le componenti che possono essere divise dall’imballaggio principale solo con le mani, senza l’aiuto di altri strumenti e senza rischi. Ogni componente separabile dal resto del packaging deve riportare la codifica del materiale e le indicazioni sulla raccolta differenziata qualora non fossero indicate già sull’imballaggio esterno.

Un tipico esempio di parti non separabili facilmente a mano è quello di un flacone in plastica con etichetta adesiva in carta, ove non è necessario specificare i dati relativi alla sola etichetta.

Spesso, può capitare che all’interno del packaging, dell’etichetta o involucro non vi sia abbastanza spazio per l’inserimento dell’etichettatura ambientale. In questi casi, purtroppo, la norma non prevede alcuna esenzione per gli imballaggi/packaging di piccola dimensione, con spazio di stampa ridotti o l’inserimento di multilingua.
Il ministero della Transizione Ecologica ha emesso una nota, il 17 maggio 2021, dove chiarisce, che laddove vi siano limiti di spazi fisici per l’inserimento dell’etichettatura ambientale, oppure una scarsa leggibilità delle informazioni, queste possono essere veicolate tramite canali digitali oppure rese disponibili mediante siti internet dell’azienda e/o del rivenditore.
Una soluzione pratica può essere l’utilizzo del QR code; un codice a barre bidimensionale, ossia a matrice, composta da moduli neri disposti all’interno di uno schema bianco di forma quadrata, impiegato in genere per memorizzare informazioni destinate a essere lette tramite apposito lettore ottico oppure anche smartphone.

Per rispondere ai tantissimi quesiti delle imprese, CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) ha sviluppato la piattaforma http://www.etichetta-conai.com/ dedicata all’argomento, per aiutare le aziende ad adeguarsi alla Normativa che entrerà in vigore dal 2022, e fornisce uno strumento online chiamato E-TICHETTA http://e-tichetta.conai.org/  per creare autonomamente l’etichettatura ambientale dei propri imballaggi.

Fonte Immagine: sito Conai

Fonte Immagine: www.cnaveneto.it

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